STATUTO

Art. 1


È costituita in Roma l’Associazione Italiana Didattica Lingua Giapponese (AIDLG), in giapponese イタリア日本語教育協会 (Itaria nihongo kyōiku kyōkai). Essa ha carattere culturale e non persegue fini politici né di lucro. La segreteria è ospitata presso l’ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente sita in Palazzo Baleani, corso Vittorio Emanuele II 244 Roma.


Art. 2


L’Associazione ha lo scopo di promuovere in Italia l’insegnamento della lingua giapponese in sedi di ogni tipo genere e livello, e in particolare:
a. introdurre e diffondere metodologie nella didattica del giapponese;
b. organizzare seminari e corsi relativi alla didattica del giapponese;
c. pubblicare sul sito internet dell’associazione segnalazioni di eventi che affrontano i vari aspetti, progressi e altro della didattica del giapponese in Italia, in Giappone e più in generale all’estero;
d. facilitare la circolazione in Italia di docenti didatticamente qualificati;
e. realizzare a vari livelli consulenza tecniche per la formazione di docenti di lingua giapponese e per l’aggiornamento del corpo docente;
f.  realizzare forme di coordinamento per la pubblicazione di materiale didattico.


Art. 3


L’Associazione collaborerà con le altre associazioni nazionali e straniere di carattere accademico–scientifico (Aistugia, Nihongo kyōiku gakkai, AJALT, ecc.)


Soci


Art. 4


I soci si distinguono in: a) soci ordinari, b) soci sostenitori.


Possono divenire soci ordinari quanti siano attivamente impegnati nella didattica del giapponese o siano interessati alle problematiche linguistiche ad essa connesse.


La domanda di associazione, accompagnata dalla presentazione di due soci può essere accolta dall’Assemblea dei soci a maggioranza relativa.


Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche le quali contribuiscono in modo tangibile alla promozione delle attività dell’Associazione.


Il pagamento delle quote sociali, il cui ammontare viene fissato dall’Assemblea dei soci a maggioranza relativa, deve essere effettuato prima dell’Assemblea ordinaria annuale.


Si decade da socio:
a. per dimissioni
b. per morosità (dopo due anni che non viene effettuato il pagamento)
c. per delibera dell’Assemblea dei soci in seguito ad azioni contrarie alle finalità dell’Associazione con la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea dei soci ordinari.


Organi sociali


Art. 5

 

Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a.     l’Assemblea generale dei soci
b.     il Consiglio direttivo
c.     il Segretario generale
d.     il Collegio dei Revisori dei Conti
e.     il Comitato dei Probiviri


Art. 6


L’Assemblea generale dei soci è convocata dal Segretario generale almeno una volta l’anno, generalmente in occasione del consueto seminario annuale.


Il Segretario generale può convocare i soci in Assemblea straordinaria. La data e il luogo e l’ordine del giorno debbono essere comunicati ai soci, mediante la mailing list dei soci con almeno venti giorni di anticipo.


Devono essere previste una prima ed una seconda convocazione che possono aver luogo lo stesso giorno.


È ammessa rappresentanza tramite delega: ogni socio non potrà raccogliere più di due deleghe.


Hanno diritto di voto soci in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’ultima annualità.


L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci; si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti (anche per delega).


L’Assemblea delibera normalmente a maggioranza relativa; viene aperta dal Segretario generale; approva i bilanci; elegge il Consiglio direttivo, il Segretario generale, il Consiglio dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Probiviri; a maggioranza assoluta delibera dell’ammissione e dell’espulsione dei soci; delibera sulle mozioni dei soci.


L’Assemblea dei soci può svolgersi in modalità da remoto così come le votazioni degli organi sociali.


Art. 7


Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri (4 consiglieri più il Segretario generale) scelti fra i soci ed eletti dall’Assemblea generale dei soci. Viene eletto ogni due anni. Si riunisce almeno una volta all’anno. Delibera validamente con la presenza di almeno quattro membri.


Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Segretario generale.


Il Consiglio direttivo provvede a:
a.     dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea
b.     esercitare tutti i poteri per il conseguimento delle finalità dell’Associazione
c.     amministrare il bilancio dell’Associazione
d.     redigere il resoconto finanziario della gestione annuale che, corredata da una relazione illustrativa, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci
e.     nominare i rappresentanti dell’Associazione per il coordinamento o l’espletamento di particolari iniziative o attività all’estero
f.      pubblica sul sito internet dell’Associazione segnalazioni di eventi che affrontano i vari aspetti, progressi e altro della didattica del giapponese in Italia, in Giappone e più in generale all’estero e nomina eventualmente dei collaboratori per tali funzioni ed i loro compensi.


Art. 8


Il Segretario generale è eletto dall’Assemblea a maggioranza relativa dei voti validi.


Il Segretario generale è il rappresentante legale dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo; convoca l’Assemblea ordinaria e, su mandato del Consiglio direttivo o di un terzo dei soci onorari, quella straordinaria; può adottare provvedimenti urgenti che verranno sottoposti a ratifica alla prima riunione del Consiglio direttivo.


Art. 9


L’Assemblea elegge in successione il Segretario generale, esprimendo una preferenza, il, Consiglio dei Revisori dei Conti, esprimendo tre preferenze, il Comitato dei Probiviri, esprimendo tre preferenze, e il Consiglio direttivo, esprimendo tre preferenze.


Art. 10


Il Consiglio dei Revisori dei Conti è costituito da tre soci ordinari, che non siano né Segretario generale né membri del Consiglio direttivo, eletti dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto con tre preferenze a maggioranza semplice. I membri del Consiglio dei Revisori dei Conti decadono dopo un biennio e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio dei Revisori dei Conti controlla gli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni e il conto consuntivo.


Art. 11
 
Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri, che non rivestano cariche sociali, scelti tra i Soci ed eletti dall’Assemblea Generale dei Soci a maggioranza semplice. I Probiviri decadono ogni biennio e sono sempre rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito. Al Comitato dei Probiviri devono essere deferite tutte le controversie, che insorgessero tra Socio e Socio e fra Socio e Associazione, relative ai rapporti sociali e per le quali la legge ammette l’arbitrato. Il Comitato dei Probiviri, qualora venga investito dell’esame della controversia da una o da entrambe le parti interessate, deve preliminarmente convocarle, per effettuare un tentativo di conciliazione. Ove questo non dia esito positivo, il Comitato decide la controversia secondo equità e senza il rispetto delle norme di procedura, depositando la decisione entro centoventi giorni dall’inizio del procedimento. Detto termine può essere prolungato fino a un massimo di ulteriori novanta giorni, nel caso di particolare complessità della questione o di legittimo impedimento di uno o più membri del Comitato. Le decisioni non sono impugnabili. Qualora al Comitato dei Probiviri venga denunciato da uno o più Soci, in forma scritta e non anonima, il comportamento di un Socio, che sia ritenuto, ad insindacabile giudizio del Comitato stesso, gravemente sconveniente nei confronti dell’Associazione o di uno o più Soci, il Comitato deve invitare, per mezzo di lettera, il Socio a presentare le proprie difese scritte. Qualora il Comitato, a proprio insindacabile giudizio, ritenga il comportamento del Socio non giustificato, propone all’Assemblea l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, fino alla sua espulsione.


Art. 12


Il presente Statuto può essere modificato dell’Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. L’Assemblea può inoltre deliberare lo scioglimento dell’associazione a maggioranza dei due terzi dei soci.


In caso di scioglimento, la liquidazione sarà curata dal Consiglio direttivo sotto il controllo del Consiglio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio direttivo destinerà gli eventuali fondi patrimoniali o i fondi residui ad istituzioni italiane con finalità simili.


Il presente testo tiene conto delle modifiche approvate dall’Assemblea generale dei soci tenutasi il 19 marzo 2021.